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Ordinanza — n. 30922/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30922/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30922/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna di Larouni Sami alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fini di spaccio, di droga pesante, occultata sotto la protesi dentaria, e droga leggera nei pantaloni, con l'aggravante di aver detenuto e offerto la sostanza in prossimità di un istituto scolastico).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30922/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La prima doglianza, avente ad oggetto l'affermazione della propria responsabilità, è inammissibile, atteso che non denuncia una effettiva violazione di legge o un concreto vizio motivazionale, ma si limita a riproporre la versione difensiva già adeguatamente valutata e respinta, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, dai giudici di merito in considerazione del complessivo quadro indiziario evidenziato (eterogeneità delle sostanze, complesse modalità di occultamento, tentativo di fuga alla vista delle forze dell'ordine, mancata giustificazione della propria presenza nei pressi di una scuola, disponibilità di danaro, nonostante la condizione di disoccupato).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti attenuazione della pena pena pecuniaria sospesa scemata imputabilità sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Del resto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROUNI SAMI nato il 02/04/1989 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna di Larouni Sami alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fini di spaccio, di droga pesante, occultata sotto la protesi dentaria, e droga leggera nei pantaloni, con l'aggravante di aver detenuto e offerto la sostanza in prossimità di un istituto scolastico).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine:

1) all'affermazione della propria responsabilità penale, essendo state sopravvalutate alcune circostanze sfavorevoli e trascurate quelle a conferma della detenzione per uso esclusivamente personale;

2) al diniego delle generiche, nonostante la scarsa gravità dei fatti e le difficili condizioni economiche dell'imputato;

3) alla quantificazione della pena in misura distante dal minimo edittale senza una adeguata motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. La prima doglianza, avente ad oggetto l'affermazione della propria responsabilità, è inammissibile, atteso che non denuncia una effettiva violazione di legge o un concreto vizio motivazionale, ma si limita a riproporre la versione difensiva già adeguatamente valutata e respinta, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, dai giudici di merito in considerazione del complessivo quadro indiziario evidenziato (eterogeneità delle sostanze, complesse modalità di occultamento, tentativo di fuga alla vista delle forze dell'ordine, mancata giustificazione della propria presenza nei pressi di una scuola, disponibilità di danaro, nonostante la condizione di disoccupato).

3. Il secondo ed il terzo motivo, aventi ad oggetto il diniego delle generiche e la quantificazione del trattamento sanzionatorio in misura lievemente superiore al minimo edittale, sono manifestamente infondati, avendo i giudici di merito giustificato in modo del tutto congruo e ragionevole tali scelte in considerazione del precedente dell'imputato, della natura eterogenea delle sostanze e del comportamento tenuto nei confronti delle forze dell'ordine (poco collaborativo e minaccioso), elementi negativi ritenuti prevalenti rispetto alle disagiate condizioni economiche dello stesso. Del resto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Rv. 271269).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr Francesca Picardi C