Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grievances lacking specific argumentation against lower court facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's grievances were too generic and failed to specifically address the factual and legal reasoning of the lower court. The appellant argued for leniency based on remorse and against expulsion despite a marriage to an Italian citizen, but the court noted these points were merely repeated from the appellate judgment without new analysis. Consequently, the court ruled that the lower court's assessment of social danger and the lack of specific evidence for remorse were beyond the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 7 DPR 309/1990; Art. 133 cod. pen.; Art. 235 cod. pen.; Art. 15 D.Lgs 286/1998: Appeals must explicitly and specifically argue against the factual or legal grounds of the decision; generic grievances citing the lower court's reasoning without concrete confrontation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHEL FARID nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP di Firenze, ha rideterminato la pena nei confronti di Lakhel Farid in anni 3 mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, con pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici per la durata di cinque anni ed espulsione dallo Stato italiano a pena espiata, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.p.r. n. 309 del 1990, perché deteneva illecitamente sostanza stupefacente del tipo cocaina per il peso complessivo di 516,2 g, pura al 61%,da cui potevano essere ricavate 2099 dosi.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione 1) in relazione all'art. 73, comma 7, del d.p.r. n. 309 del 1990, perché, la Corte non ha riconosciuto l'attenuante del ravvedimento operoso, in quanto insufficiente il suo apporto alle indagini, 2) in relazione agli artt. 133 e 203 cpcl. pen., perché è stata disposta l'espulsione del medesimo, ex art. 86 cod. pen., senza un accertamento in concreto della sua pericolosità sociale, in considerazione del mero dato quantitativo e senza valutare il rapporto di coniugio con cittadina italiana.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità individua come inammissibile, per difetto di specificità, quel ricorso nei cui motivi non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822-01;
Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811). Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a porre delle censure generiche, che richiamano i motivi di appello, senza concretamente confrontarsi con il provvedimento impugnato, in cui il giudice di merito ben argomenta i punti oggetto di doglianza. Con riferimento alla prima censura, il giudice di merito ha ritenuto, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, l'apporto del Lakhel idoneo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma non anche dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, perché non vi è prova dell'offerta, da parte del dichiarante, di informazioni utili all'indagine, non avendo consentito l'individuazione del complice.
In proposito deve, peraltro, ricordarsi che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021 ud. - dep. 02/02/2021, Rv. 280385 - 01). Allo stesso modo, anche la seconda censura non si è confrontata con la sentenza impugnata, in cui, il giudice di merito ha ritenuto di non poter accogliere la doglianza della difesa in considerazione della pericolosità dell'appellante, desunta, in modo coerente e ragionevole, dalla quantità particolarmente ingente di stupefacente e dal dato qualitativo.
In proposito va ribadito che, in tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020 ud. - dep. 12/05/2020, Rv. 279408 - 05).
Circa l'asserito valore del coniugio con cittadina italiana (con cui, peraltro, non è mai stata allegata la convivenza necessaria ai fini della rilevanza ostativa all'espulsione), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come l'espulsione prevista dagli artt. 235 cod. pen. e 15, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, quando il grado di pericolosità sia talmente elevato da non poter essere contrastato dall'esistenza del legame familiare (Sez. 5, Sentenza n. 1953 del 29/11/2018 ud. - dep. 16/01/2019, Rv. 274439).
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere estenso