Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for citing facts rather than legal errors under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Gherca Stefan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code due to minor property damage and a blood alcohol level of 2.41 g/l. The court rejected this because the complaint merely reproduced factual grievances without providing the specific legal argumentation required by Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely restate factual grievances without offering the autonomous, specific, and exhaustive legal argumentation required to challenge the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHERCA STEFAN nato il 19/07/1974 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Gherca Stefan, in mesi 9 di arresto ed euro 2.250 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c). nonché comma 2-sexies, cod. strada, con l'aggravante dell'ora notturna e della provocazione dell'incidente (guida in orario notturno in stato di ebbrezza correlata all'uso di bevande alcoliche, tasso alcolemico rilevato pari a 2,41 g/I, con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'esiguità dei danni (alle sole cose) conseguenti all'incidente e del tasso alcolemico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, poiché la doglianza si risolve in censure in fatto, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, per i limiti fissati dall'art. 606 cod. proc. pen. Sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego, evidenziando che il tasso alcolemico accertato, di 2,41 g/I è di molto superiore al minimo previsto dalla fattispecie più grave, nonché che il sinistro, pur non coinvolgendo terzi soggetti, ha determinato la fuoriuscita dell'autoveicolo dalla carreggiata ed il suo ribaltamento in senso trasversale all'asse stradale, comportando un grave pericolo per la circolazione.
Occorre sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).2.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore Francesca Picardi etti