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Ordinanza — n. 30919/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30919/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30919/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di Naciri Younas alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa per la cessione e detenzione, a fini di spaccio, di quattro dosi di cocaina del peso di 1,63 g, pari a 7,5 dosi. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, come unico motivo di doglianza, la violazione di legge nella parte in cui è stata rigettata per tardività l'eccezione relativa alla mancata traduzione della sentenza del giudice di prime cure nella lingua italiana.

Regesto Legislator

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art. 143 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30919/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, come unico motivo di doglianza, la violazione di legge nella parte in cui è stata rigettata per tardività l'eccezione relativa alla mancata traduzione della sentenza del giudice di prime cure nella lingua italiana.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina commisurazione della pena per stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena importazione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 143 cod. proc. pen
Peraltro, spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACIRI YOUNAS nato il 27/04/1989 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di Naciri Younas alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa per la cessione e detenzione, a fini di spaccio, di quattro dosi di cocaina del peso di 1,63 g, pari a 7,5 dosi.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, come unico motivo di doglianza, la violazione di legge nella parte in cui è stata rigettata per tardività l'eccezione relativa alla mancata traduzione della sentenza del giudice di prime cure nella lingua italiana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo il ricorrente ha citato nel corpo del ricorso una serie di atti, in particolare i verbali delle udienze del 29 febbraio 2016 e del 23 novembre 2020, a dimostrazione della sua mancata comprensione della lingua italiana (al contrario affermata dalla Corte di appello), che, tuttavia, non ha allegato al ricorso, né ha integralmente trascritto. IN proposito va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di • manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (v.

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 ud. - dep. 26/11/2015, Rv. 265053 - 01). Il ricorso è altresì inammissibile per carenza d'interesse, atteso che dalla mancata traduzione della sentenza di primo grado nella lingua dell'imputato, non è derivata alcuna lesione al diritto di difesa dell'imputato, che ha, comunque, impugnato il provvedimento, a mezzo del suo difensore. Né, in questa sede, è stata indicata alcuna difesa preclusa dalla mancata traduzione. In proposito va ricordato che, in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015 ud. - dep. 13/11/2015, Rv. 265521 - 01).

Peraltro, spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 dello stesso codice (Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rv. 270327). A ciò si aggiunga che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini (Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Rv. 277775).

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 / Il Consigliere estensore Il P -;/by e Francesca Picardi Carla