Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of evidence for generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Jawad Hababa inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. Hababa argued that his expressed remorse and the minor nature of the offense warranted leniency, but the lower court found no positive evidence of resipiscence in the arrest validation hearing transcript. The court ruled that without such positive elements, the denial of mitigation is legally sound and the facts regarding the arrest hearing are insufficient to challenge the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is admissible when the defendant fails to provide positive evidence of resipiscence, as mere incensuratezza or the minor gravity of the offense does not automatically mandate their application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABABA .JAWAD nato il 31/08/1976 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna di Jawad Hababa alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 61 n. 2 e 337 cod.pen. (detenzione, ai fini di spaccio, di circa 16 grammi di cocaina e spintonamento del pubblico ufficiale intervenuto, che rimbalzava sul cofano del veicolo), riconosciuto il vincolo della continuazione, applicato l'aumento per la recidiva contestata e la dimunizione per il rito abbreviato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto, con unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle generiche, nonostante il quantitativo assai contenuto di sostanza stupefacente ed il mero spintonamento al pubblico ufficiale intervenuto, in considerazione dell'asserita mancanza di resipiscenza, senza alcuna valutazione delle scuse formulate da Hababa in sede di udienza di convalida dell'arresto, ed in considerazione del mancato risarcimento del danno alla persona offesa, che non si è neppure costituita parte civile (circostanza che, comunque, sarebbe rilevante ai fini dell'art. 62 n. 6 e non dell'art. 62-bis cod.pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. La doglianza, avente ad oggetto il diniego delle generiche, è inammissibile. In primo luogo la deduzione difensiva secondo cui Hababa avrebbe formulato le proprie scuse in sede di udienza di convalida, così dimostrando la sua resipiscenza, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, difetta di autosufficienza, non essendo stato né allegato né trascritto il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto. Il diniego delle generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, si è indicato un'eventuale offerta risarcitoria), risulta, pertanto, del tutto conforme all'orientamento secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, rv. 270986) — neppure sussistente nel caso in esame, in cui è stata anche applicato un aumento per la recidiva contestata.
Parimenti, l'asserita modesta gravità delle condotte, elemento rilevante ai sensi dell'art. 133 cod.pen. in sede di quantificazione della pena, non si traduce in un elemento positivo che impone, di per sé, la concessione delle generiche. A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Rv. 271269). 3.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamehto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr Francesca Picardi Carla orchetti I