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Ordinanza — n. 30917/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug sentencing for generic grounds violating procedural appeal rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30917/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied on generic grounds rather than specific legal violations. The appellant challenged the drug sentencing classification, arguing for a lesser charge, but the court found the complaint lacked concrete factual basis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals against sentencing by request are inadmissible if based on generic grounds or non-evident legal errors, requiring immediate and obvious eccentricity of the qualification relative to the charge.

Parole chiave

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drug sentencing appeal procedural inadmissibility generic grounds rejection sentencing by request Cassazione Rome reato grave di stupefacenti commisurazione della pena minorile traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 Dpr 309/90
Art. 444 comma 2 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.•
sez.5, 8.10.2020, PG contro Cari Valentino Rv.279842
deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro Cari Valentino Rv.279842; sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116).
sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116
deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro Cari Valentino Rv.279842; sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR PAPA nato il 06/04/1994 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOtclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. SARR Papa ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tri- bunale di Torino gli ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto giorni venti di reclusione ed euro 12.300 di multa in relazione ai reati di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancata derubricazione del reato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qua- lificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, come nella specie, denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro Cari Valentino Rv.279842; sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116).

Nella specie già i profili ponderali dello stupefacente sequestrato e il numero di dosi ricavabili consentivano di potere escludere la ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Prt Ugo Bellini Carl etti o •