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Ordinanza — n. 30915/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new argumentative critique of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30915/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court relied on mere assumptions and witness testimony regarding drug trafficking without sufficient proof. The court rejected this, noting the appeal merely repeated arguments from the appellate stage without providing the required independent, argumentative critique of the lower court's logical path.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Cassation appeals are inadmissible if they merely reproduce appellate grievances without presenting an independent, argumentative critique that specifically addresses the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of argumentative critique repetition of appellate grounds drug trafficking conviction procedural vices in appeals allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il proprio difensore, deducendo, come unico motivo di ricorso, violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il proprio difensore, deducendo, come unico motivo di ricorso, violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016
anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKENDERI ALTIN nato il 13/01/1981 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna di Skenderi Altin alla pena sospesa di anni 2 ed euro 3.500 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, del d.p.r. n. 309 del 1990 (cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina nei confronti di diversi soggetti).

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il proprio difensore, deducendo, come unico motivo di ricorso, violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nella parte in cui il convincimento del giudice circa l'attività di spaccio dell'imputato è stato fondato su mere supposizioni ed in particolare sulle dichiarazioni di alcuni testimoni che, in sede di esame, dichiaravano di non sapere se egli vendesse o meno stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, limitandosi il ricorrente a riproporre in sede di legittimità le stesse censure proposte • in sede d'appello, senza confrontarsi adeguatamente con il provvedimento impugnato. In proposito va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enuncia.to e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

Nel caso di specie, il giudice di appello si è soffermato sugli asseriti travisamenti delle prove dichiarative, evidenziando come le dichiarazioni dei diversi testi, attendibili e, tra loro, concordanti, fossero di per sé idonee a fondare un giudizio di colpevolezza, e sottolineando come le cessioni, anche laddove non effettuate per un corrispettivo in denaro, fossero avvenute. La motivazione appare quindi congrua, pur nella sua sinteticità, e non presenta rilievi censurabili in sede di legittimità.• 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il P Francesca Picardi Carla chetti fi)E PO