Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments lacking new legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments merely repeated those raised in the appellate court without providing new, specific legal reasoning. The appellant argued that the quantity of drugs did not preclude a 'minor offense' classification under Article 73, Paragraph 5 of the Drug Trafficking Decree. The court rejected this, noting that the lower court correctly weighed the continuous nature of the trafficking and the quality of the substance against the quantity, a process fully supported by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Inadmissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduce integralmente le censure di appello senza fornire una critica argomentata autonoma e specifica che si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARROUMI CHARQUAOUI nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Firenze ha riformato parzialmente la sentenza di condanna nei confronti di Karroumi Chkquaoui, riducendo la pena ad anni 2 e mesi 10 di reclusione e euro 14.000 di multa, e revocando la pena accessoria di interdizione ai pubblici uffici, per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma primo, del d.p.r. n. 309 del 1990 (cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina a diversi acquirenti e detenzione, a fini di spaccio, di 55 dosi di detta sostanza, per il peso complessivo di 70 grammi).
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il proprio difensore, deducendo, come unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, quinto comma, d.p.r. n. 309 del 1990, alla luce del modesto quantitativo di sostanza stupefacente detenuta, non costituendo, per sé, l'attività continuativa di spaccio un ostacolo alla qualificazione del fatto come lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La censura è meramente ripetitiva di quella proposta in appello e non si confronta affatto con le puntuali e coerenti argomentazioni dei giudici di merito che, nell'escludere l'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, hanno evidenziato la qualità dello stupefacente ceduto, il numero delle dosi confezionate, idoneo a soddisfare una discreta fetta di mercato, lo svolgimento continuativo di un'attività di spaccio, indicativo dell'esistenza di una struttura criminale dedita al traffico illecito.
In proposito occorre sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).
Deve, inoltre, rilevarsi che la conclusione raggiunta dai giudici di merito è pienamente conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017 Ud. - dep. 15/01/2018, Rv. 271959), sicché il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa - così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013 Cc. - dep. 26/09/2013, Rv. 256610).
Tale orientamento non risulta superato da Sez. U n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018 ) Rv. 274076 - 01 e 02, che ha chiarito, da un lato, che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio perché l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Le Sezioni Unite hanno precisato, nella recente pronuncia, che rimangono ... attuali i principi affermati in precedenti arresti del Supremo Collegio (Sez.
U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) ... secondo cui .. la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
Tuttavia, definitivamente superando alcune letture particolarmente restrittive del disposto normativo, secondo cui il giudizio di lieve entità dovrebbe scaturire dal positivo apprezzamento di tutti gli elementi indicati dalla legge e andrebbe, quindi, escluso laddove anche uno soltanto degli stessi sia considerato negativo (Sez. 4, n. 10783 del 03/07/1991„ Rv. 188577; Sez. 6, n. 9528 del 09/05/1991, Rv. 188192; Sez. 6, n. 1183 del 05/01/1999, Rv. 213321), si è ribadito che gli indici qualificanti necessitano una valutazione globale, visto che il comma 5 dell'art. 73 li elenca in maniera indistinta, astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico, e visto che la determinazione della lieve entità è condizionata proprio da una pluralità di elementi, in modo diverso da quanto avviene riguardo ad altre fattispecie (ad esempio, quella di eccezionale rilevanza penale di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, ove il singolo parametro ponderale è stato ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore disvalore del fatto).
Del resto, tale lettura risponde alla ratio sottesa all'introduzione della fattispecie di lieve entità, che è quella di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato del fenomeno criminale a cui si rivolge. Proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, gli indici elencati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.
Parimenti tali indici non debbono tutti indistintamente avere segno positivo al fine della riconducibilità del fatto al comma 5 dell'art.
73. E', difatti, possibile che tra tali indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992„ Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha sottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale).
All'esito della valutazione globale di tutti gli indici, può accadere che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto degli altri. In definitiva, è necessario che la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.
Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. Nel caso di specie, tale percorso è stato correttamente seguito dai giudici di merito, che hanno ritenuto negativamente prevalenti il dato quantitativo e qualitativo e le modalità dell'azione (qualità dello stupefacente ceduto, il numero delle dosi confezionate, idoneo a soddisfare una discreta fetta di mercato, lo svolgimento continuativo di un'attività di spaccio, indicativo dell'esistenza di una struttura criminale dedita al traffico illecito), mentre il ricorrente non ha evidenziato alcun elemento idoneo a ridimensionare tali dati, limitandosi a contrapporre una diversa valutazione del dato quantitativo a quella - del tutto congrua e ragionevole - contenuta nella sentenza impugnata.
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consi