Italian Court dismisses appeals against sentencing as generic and inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against their plea-bargain sentences inadmissible. The defendants argued for a reduction in the three-year prison term and fine, claiming violations of law and flaws in reasoning. The court rejected these claims because the grievances were too generic, lacked specific legal grounds, and were excluded by the 'Orlando' reform which restricts appeals against plea-bargain sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentencing are inadmissible if they are generic, unfounded, or fall outside the specific grounds permitted by the 'Orlando' reform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IDBOUHOU ABDELAZIZ nato il 28/01/1980 ABAL HICHAM nato il 29/11/1974 LASRI YOUSSEF nato il 10/06/1984 avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVAdato avviso alle partO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1dbouhou Abdelaziz, LASRI Youssef e JABAL Hicham ricorrono avverso la sen- tenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Genova ha loro applicato, su richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 18.000 di multa ciascuno in relazione a plurimi episodi di detenzione e di spaccio di sostanza stupefacente.
2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 II giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.
La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinun- zia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, im- plicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cosí. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 ' DE IN POSITATA CAN EL)_ERIA Il C