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Ordinanza — n. 30911/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as untimely filed, ordering defendant to pay procedural costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30911/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for challenging preliminary judgment decisions. The defendant argued the conviction was based on an incorrect legal qualification of the drug substance, but the court focused solely on procedural timing. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585 lett.c) c.p.p.; Art. 591 lett.c) cod.proc.pen.: Appeals against preliminary judgments must be lodged within 45 days of the decision; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible regardless of the merits.

Parole chiave

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untimely appeal preliminary judgment procedural deadline drug possession procedural costs reato grave di stupefacenti ritardo ingiustificato dell'azione penale perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 585 lett.c) c.p.p.
Art. 591 lett.c) cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUNKWU PRINCE nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 19/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CALTANISSETTAdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; _ S,

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.DUNKWU Prince ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Caltanisetta che, su sua richiesta e con il consenso del PM, aveva applicato nei suoi confronti la pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 5.800 di multa in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo ha- shish.

2. Il ricorrente deduce erronea qualificazione del fatto reato per non essere stata riconosciuta la ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 risultante per tabulas sulla base degli accertamenti tecnici fatti eseguire sulla sostanza.

3. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto tardivo laddove la impugnazione avverso le sentenze rese all'esito di giudizio, ai sensi dell'art.585 lett.c) c.p.p. avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine di giorni 45 dalla data del 19 Dicembre 2019, termine di scadenza indicato in dispositivo (trenta giorni dalla deliberazione) con scadenza il 2 Marzo 2021, ma il ricorso risulta essere stato depositato soltanto in data 11 Marzo 2021, di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa impugnazione ai sensi dell'art.591 lett.c) cod.proc.pen.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consiglier