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Ordinanza — n. 30910/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentence on request as generic grounds barred by procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30910/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were generic and excluded by the specific rules governing appeals against sentences on request. The appellant argued for acquittal based on lack of responsibility, but the court noted the defendant had already voluntarily waived evidence contestation during the plea agreement. Consequently, the court ruled that the lower judge's brief reasoning was sufficient and the appeal lacked substantive merit under the relevant procedural statutes.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentences on request are inadmissible if grounds are generic or lack foundation, as the plea agreement implicitly waives evidence contestation and limits review to the agreed terms.

Parole chiave

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sentences on request inadmissible appeal generic grounds plea agreement procedural law voluntary waiver Italian criminal procedure condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alle ragioni esplicative della responsabilità del prevenuto.
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 c.p
3.1 Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha infatti ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINI MAURIZIO nato a TRENTO il 19/12/1965 avverso la sentenza del 04/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRENTO(dato avviso alle p-artij udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.AGOSTINI Maurizio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Trento i ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione in relazione ai reati di cui all'art.95 Dpr 115/2002 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alle ragioni esplicative della responsabilità del prevenuto.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, del tutto privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sen- tenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Or- lando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha infatti ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 DEPOSITATA Il Consigliere estensore IN Ugo Bellini I CANCE