Ordinanza — n. 30909/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACHAMKI Mohamed ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Como ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 15.4000 di multa in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti riconosciuta la continuazione tra le odierne contestazioni con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Como in data 18.10.2019 divenuta irrevocabile il 9.11.2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30909/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alle ragioni esplicative della responsabilità del prevenuto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMKI MOHAMED nato il 06/10/1995 avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOC:dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. CHAMKI Mohamed ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Como ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 15.4000 di multa in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti riconosciuta la continuazione tra le odierne contestazioni con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Como in data 18.10.2019 divenuta irrevocabile il 9.11.2019.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alle ragioni esplicative della responsabilità del prevenuto.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, che consente la proposizione del ricorso per cassazione solo per vizi concernenti la qualificazione giuridica del fatto reato, l'espressione del consenso e la illegalità della pena.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il P e Ugo Bellini Carla i c etti FAL