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Ordinanza — n. 30908/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30908/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30908/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LUBERTI Antonio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma gli ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione ai reati di detenzione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30908/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup continuazione dell'esecuzione detenzione eccessiva criminalità persistente
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUBERTI ANTONIO nato a ROMA il 04/07/1968 avverso la sentenza del 23/03/2021 del TRIBUNALE di ROMA Elato avviso alle p1-7-ti3 udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; •

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. LUBERTI Antonio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma gli ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa in relazione ai reati di detenzione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni dell'aumento per la continuazione atteso che i sequestri erano intervenuti, sebbene in luoghi diversi, nel medesimo contesto temporale, così da dovere essere ritenuto un unico fatto reato.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indi- scussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica ri- spetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 DEPOS1T Il Consigliere estensore Il Pr te IN CANCEL.