Ordinanza — n. 30907/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO PAOLO nato a BARI il 13/05/1982 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 100) Il ricorso di Paolo Lovreglio avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In punto di qualificazione del fatto, i giudici di merito hanno non illogicamente argomentato in ordine all'insussistenza dei requisiti circostanziali per ricondurre il fatto storico nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, trattandosi della illecita detenzione di 5 panetti di hashish del peso complessivo di 495,9399 grammi netti, quantitativo idoneo alla predisposizione di ben 4.180 singole dosi medie, nonché considerando che con tale quantitativo era possibile soddisfare una cospicua fetta di mercato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis c.p, art. 133 c.p, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30907/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO PAOLO nato a BARI il 13/05/1982 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 100)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Paolo Lovreglio avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In punto di qualificazione del fatto, i giudici di merito hanno non illogicamente argomentato in ordine all'insussistenza dei requisiti circostanziali per ricondurre il fatto storico nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, trattandosi della illecita detenzione di 5 panetti di hashish del peso complessivo di 495,9399 grammi netti, quantitativo idoneo alla predisposizione di ben 4.180 singole dosi medie, nonché considerando che con tale quantitativo era possibile soddisfare una cospicua fetta di mercato.
In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consigl re :stensore e • , ,