Ordinanza — n. 30906/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAlla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro €~9-i4a.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 30906/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLERIO DOMENICO nato a BARI il 18/08/1986 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di BARI Eiato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Anaclerio Domenico impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., con cui, previa rinuncia agli altri motivi di appello e su accordo con il P.G., veniva condannato alla pena concordata per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto presso la propria abitazione sostanze supefacenti del tipo hashish (gr, 238,9), marijuana (gr. 838,25) e cocaina (gr. 41,93).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLERIO DOMENICO nato a BARI il 18/08/1986 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di BARI Eiato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Anaclerio Domenico impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., con cui, previa rinuncia agli altri motivi di appello e su accordo con il P.G., veniva condannato alla pena concordata per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto presso la propria abitazione sostanze supefacenti del tipo hashish (gr, 238,9), marijuana (gr. 838,25) e cocaina (gr. 41,93).
Formula un unico motivo con il quale lamenta il vizio di motivazione in ordine all'omesso inquadramento dei reati posti in continuazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, stante la scarsa offensività e la complessiva modalità delle condotte. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione a motivi oggetto del concordato, posto che la relativa proposta, come risulta dalla decisione impugnata, è intervenuta sulla definizione della pena da infliggere, senza alcuna riserva di motivi sul punto.
1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro €~9-i4a.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e conoranna il ricorrente al pagamento delle spese processuali processuali e della somma di euro ettrert~ia in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7/07/2021 Il Consigli re estensore Maur Nardin