Italian Court dismisses appeal against sentencing for drug trafficking due to inadmissible generic legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Rizzi's appeal against his drug trafficking sentence inadmissible. Rizzi argued for a different legal classification of his crime, but the court found his complaints generic and unsupported by evidence. Consequently, the appeal was rejected, and Rizzi was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are inadmissible if they merely allege evaluative errors in law that are not immediately obvious from the indictment or the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI VINCENZO nato a CERIGNOLA il 08/03/1993 avverso la sentenza del 15/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI Cdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. RIZZI Vincenzo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Trani ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa in relazione ai reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancata derubricazione del reato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qua- lificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, come nella specie, denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro Cari Valentino,Rv.279842; sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il t DEPOSITATA I