Ordinanza — n. 30904/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACHTIWI Khalid ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Bari ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto giorni 20 di reclusione ed euro 13.000 di multa in relazione ai reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 30904/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alle ragioni esplicative della responsabilità del prevenuto.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHTIWI KHALID nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 12/08/1963 avverso la sentenza del 13/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. CHTIWI Khalid ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Bari ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto giorni 20 di reclusione ed euro 13.000 di multa in relazione ai reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alle ragioni esplicative della responsabilità del prevenuto.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, del tutto privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sen- tenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Or- lando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha infatti ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.
La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 IDEPOSITATA I N CANC;c7L:.1,-UA Il Consigliere estens