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Ordinanza — n. 30903/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30903/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30903/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARAKAT MOHAMMED nato il 01/01/1951 avverso la sentenza del 10/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Barakat Mohamnned, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione dell'art. 114 cod. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 30903/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Barakat Mohamnned, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione dell'art. 114 cod. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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diritto a un difensore legittimazione a contestare licenza legittimità della carcerazione preventiva eccezione di cosa giudicata difetto di legittimazione del ministero pubblico ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Barakat Mohamnned, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione dell'art.
art. 114 cod. pen
pen., deducendo violazione dell'art. 114 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARAKAT MOHAMMED nato il 01/01/1951 avverso la sentenza del 10/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Barakat Mohamnned, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione dell'art. 114 cod. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consigli estensore Il Przs j - Alessa t dro naldi .1