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Ordinanza — n. 30901/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30901/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30901/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPALOMBELLA SAVINO nato a CERIGNOLA il 05/10/1982 avverso la sentenza del 11/03/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Lapalombella Savino impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto di due involucri di marijuana del peso rispettivamente di gr. 2,8 e gr. 1,41, nonché gr. 291,295 di cocaina, all'interno della propria abitazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30901/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto di due involucri di marijuana del peso rispettivamente di gr. 2,8 e gr. 1,41, nonché gr. 291,295 di cocaina, all'interno della propria abitazione.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa abuso di sostanze motivi di cassazione eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPALOMBELLA SAVINO nato a CERIGNOLA il 05/10/1982 avverso la sentenza del 11/03/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Lapalombella Savino impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto di due involucri di marijuana del peso rispettivamente di gr. 2,8 e gr. 1,41, nonché gr. 291,295 di cocaina, all'interno della propria abitazione.

Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza, peraltro, argomentare né in ordine alla responsabilità dell'imputato, violando l'obbligo motivazionale, né in ordine alla qualificazione giuridica del fatto Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2" bis, cod. proc. pen..

Con riferimento alla censura inerente all'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto è sufficiente ricordare che "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così decis il 7/07/2021 Il Ccfnsigliere estensore M