Ordinanza — n. 30900/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE LUCIANO nato a FOGGIA il 10/06/1999 avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAéto avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Calabrese Luciano impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art.444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto kg. 11,478 di marijuana e gr. 199,8 di cocaina. Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza, peraltro, argomentare né in ordine alla responsabilità dell'imputato, violando l'obbligo motivazionale, né in ordine alla qualificazione giuridica del fatto Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30900/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con riferimento alla censura inerente all'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto è sufficiente ricordare che "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, delta legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE LUCIANO nato a FOGGIA il 10/06/1999 avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAéto avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Calabrese Luciano impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art.444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto kg. 11,478 di marijuana e gr. 199,8 di cocaina. Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza, peraltro, argomentare né in ordine alla responsabilità dell'imputato, violando l'obbligo motivazionale, né in ordine alla qualificazione giuridica del fatto Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen..
Con riferimento alla censura inerente all'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto è sufficiente ricordare che "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, delta legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/0 /2021 Il Consigli re estensore Il P te Maur iardin Carla hetti