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Ordinanza — n. 30899/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30899/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30899/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARONE FRANCO nato a TERMINI IMERESE il 09/08/1965 CARMENI PATRIZIA nato a TERMINI IMERESE il 16/02/1965 avverso la sentenza del 17/02/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESE/d—ato avviso alle pp udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Barone Franco e Patrizia Carmeni impugnano la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata loro applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 589, comma 2 cod. pen., per avere cagionato la morte di Giacomo Giuseppe Ammirata, operaio metalmeccanico della Tecno Costruzioni s.r.I., il quale decedeva a seguito di caduta accidentale dalla piattaforma su cui operava, a causa di un'anomalia del cancelletto di chiusura, non essendogli stati presidi individuali ed opportuni dispositivi cautelari ed essendo stati omessi i controlli e le verifiche per la manutenzione delle attrezzature.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 589, comma 2 cod. pen, art. 407, comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30899/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Patrizia Carmeni formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta il vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di articolare le ragioni dell'affermazione di responsabilità Barone Franco formula un unico motivo di ricorso con cui si duole che la Corte appello abbia omesso di verificare la sussistenza delle cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen., nonché sull'inquadramento del reato nell'art. 589, comma 2 cod. pen.. Sottolinea che l'accertamento tecnico sulla ricostruzione del sinistro è intervenuto ben due anni e sette mesi dopo il suo verificarsi, il che implica che l'accertamento è inutilizzabile ex art. 407, comma 3 cod. proc. pen..

Parole chiave

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infortuni sul lavoro ostacoli tecnici esposizione all'amianto vittima di infortunio domanda di prestazione d'assicurazione perizia medica superata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 589, comma 2 cod. pen
pen., nonché sull'inquadramento del reato nell'art. 589, comma 2 cod. pen..
art. 407, comma 3 cod. proc. pen
Sottolinea che l'accertamento tecnico sulla ricostruzione del sinistro è intervenuto ben due anni e sette mesi dopo il suo verificarsi, il che implica che l'accertamento è inutilizzabile ex art. 407, comma 3 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARONE FRANCO nato a TERMINI IMERESE il 09/08/1965 CARMENI PATRIZIA nato a TERMINI IMERESE il 16/02/1965 avverso la sentenza del 17/02/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESE/d—ato avviso alle pp udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Barone Franco e Patrizia Carmeni impugnano la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui è stata loro applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 589, comma 2 cod. pen., per avere cagionato la morte di Giacomo Giuseppe Ammirata, operaio metalmeccanico della Tecno Costruzioni s.r.I., il quale decedeva a seguito di caduta accidentale dalla piattaforma su cui operava, a causa di un'anomalia del cancelletto di chiusura, non essendogli stati presidi individuali ed opportuni dispositivi cautelari ed essendo stati omessi i controlli e le verifiche per la manutenzione delle attrezzature.

Patrizia Carmeni formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta il vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di articolare le ragioni dell'affermazione di responsabilità Barone Franco formula un unico motivo di ricorso con cui si duole che la Corte appello abbia omesso di verificare la sussistenza delle cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen., nonché sull'inquadramento del reato nell'art. 589, comma 2 cod. pen.. Sottolinea che l'accertamento tecnico sulla ricostruzione del sinistro è intervenuto ben due anni e sette mesi dopo il suo verificarsi, il che implica che l'accertamento è inutilizzabile ex art. 407, comma 3 cod. proc. pen..

I ricorsi sono inammissibili essendo stati introdotti, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/07/2021 Il Consig 'ere estensore