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Ordinanza — n. 30898/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30898/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30898/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: S.T.E. SARL avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA dato avviso alle partii) _ udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; k S.T.E. S.a.r.I., in persona del legale rappresentante, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 4 marzo 2021, pronunciata in sede di rinvio, con cui è stata rigettato l'appello proposto ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 4 novembre 2019, con cui è stata rigettata la richiesta avanzata di revoca parziale del decreto di sequestro preventivo emesso il 27 luglio 2016 Formula tre motivi di impugnazione, con fa valere la violazione del disposto degli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 322 bis cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen, art. 325, comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30898/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SARL avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA dato avviso alle partii) _ udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; k S.T.E. S.a.r.I., in persona del legale rappresentante, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 4 marzo 2021, pronunciata in sede di rinvio, con cui è stata rigettato l'appello proposto ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 4 novembre 2019, con cui è stata rigettata la richiesta avanzata di revoca parziale del decreto di sequestro preventivo emesso il 27 luglio 2016 Formula tre motivi di impugnazione, con fa valere la violazione del disposto degli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.

Parole chiave

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amministrazione infedele responsabilità dell'impresa tutela degli interessi commerciali garanzia di un'attività irreprensibile infrazione commessa nell'azienda sfruttamento di una prestazione d'altri

Disposizioni normative citate

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art. 322 bis cod. proc. pen
S.a.r.I., in persona del legale rappresentante, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 4 marzo 2021, pronunciata in sede di rinvio, con cui è stata rigettato l'appello proposto ex art. 322 bis cod. proc. pen.
art. 311 cod. proc. pen
L'ordinanza del Tribunale per il riesame, datata 9 febbraio 2021, depositata il 4 marzo 2021, è stata notificata il 17 marzo 2021 al difensore Marcello Melandri, mentre proposto via PEC in data 1^ aprile 2021, oltre il termine di giorni dieci per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 311 cod.
art. 325, comma 3 cod. proc. pen
come richiamato dall'art. 325, comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: S.T.E. SARL avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA dato avviso alle partii) _ udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; k

MOTIVI DELLA DECISIONE

S.T.E. S.a.r.I., in persona del legale rappresentante, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 4 marzo 2021, pronunciata in sede di rinvio, con cui è stata rigettato l'appello proposto ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 4 novembre 2019, con cui è stata rigettata la richiesta avanzata di revoca parziale del decreto di sequestro preventivo emesso il 27 luglio 2016 Formula tre motivi di impugnazione, con fa valere la violazione del disposto degli artt. 624 e 627 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto. L'ordinanza del Tribunale per il riesame, datata 9 febbraio 2021, depositata il 4 marzo 2021, è stata notificata il 17 marzo 2021 al difensore Marcello Melandri, mentre proposto via PEC in data 1^ aprile 2021, oltre il termine di giorni dieci per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 311 cod. proc. pen. come richiamato dall'art. 325, comma 3 cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e .3-1-~sernerto della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o il 7 luglio 2021 Il Consig iere estensore Il Pr Maur Nardin Carla