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Ordinanza — n. 30897/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30897/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30897/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMUIH RACHID nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VICENZAelato avviso alle pa] udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Omuih Rachid ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stato condannato alla pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990- Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata valutazione della cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché l'erronea qualificazione del fatto. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto. La sentenza, pronunciata in data 23 febbraio 2021, con motivazione contestuale di cui è stata data lettura in udienza, è stata impugnata con atto spedito in data 11 marzo 2011, mentre il dies ad quem, cadeva in data 10 marzo 2021- Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30897/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990- Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata valutazione della cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché l'erronea qualificazione del fatto. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto. La sentenza, pronunciata in data 23 febbraio 2021, con motivazione contestuale di cui è stata data lettura in udienza, è stata impugnata con atto spedito in data 11 marzo 2011, mentre il dies ad quem, cadeva in data 10 marzo 2021- Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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dichiarazioni inverosimili testimonianza della vittima denuncia spontanea gravi addebiti penali diritto di non autoincriminarsi obbligo di testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Omuih Rachid ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stato condannato alla pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990- Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata valutazione della cause di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
309/1990- Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata valutazione della cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché l'erronea qualificazione del fatto.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMUIH RACHID nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VICENZAelato avviso alle pa] udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omuih Rachid ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stato condannato alla pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990- Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta la mancata valutazione della cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché l'erronea qualificazione del fatto. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto. La sentenza, pronunciata in data 23 febbraio 2021, con motivazione contestuale di cui è stata data lettura in udienza, è stata impugnata con atto spedito in data 11 marzo 2011, mentre il dies ad quem, cadeva in data 10 marzo 2021- Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai-Nters-a-~e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Cons gliere estensore Il P te Ma