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Ordinanza — n. 30896/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30896/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30896/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTACHE CLAUDIU MIHAI nato il 01/09/1994 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Ostache Claudiu Mihai ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio gr. 6,12 di cocaina, da cui erano ricavabili 24 dosi singole medie e gr. 39,17 di hashsih, da cui erano ricavabili 170 dosi singole medie. Formula un'unica doglianza con cui lamenta la violazione del disposto dell'art.62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, sulla base della mera constatazione dell'esistenza di un precedente penale, e sulla base di un atteggiamento ritenuto non collaborativo all'atto della perquisizione, benché l'imputato abbia chiarito di avere gettato parte della sostanza rinvenuta per mero timore delle conseguenze. della somma Il motivo è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 30896/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna de4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori oltraggio alla corte azione intesa alla dichiarazione di responsabilità vie di fatto risposta alla petizione assistenza all’Ucraina

Disposizioni normative citate

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art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Ostache Claudiu Mihai ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio gr.
art. 62 bis cod. pen
Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTACHE CLAUDIU MIHAI nato il 01/09/1994 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ostache Claudiu Mihai ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio gr. 6,12 di cocaina, da cui erano ricavabili 24 dosi singole medie e gr. 39,17 di hashsih, da cui erano ricavabili 170 dosi singole medie. Formula un'unica doglianza con cui lamenta la violazione del disposto dell'art.62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, sulla base della mera constatazione dell'esistenza di un precedente penale, e sulla base di un atteggiamento ritenuto non collaborativo all'atto della perquisizione, benché l'imputato abbia chiarito di avere gettato parte della sostanza rinvenuta per mero timore delle conseguenze. della somma Il motivo è inammissibile.

Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna de4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 l glio 2021 Il Consigli; ; estensore Il P te