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Ordinanza — n. 30895/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30895/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30895/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADI FABRIZIO nato a ROMA il 18/09/1986 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso di Fabrizio Corradi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In punto di qualificazione del fatto i giudici di merito hanno non illogicamente argomentato in ordine all'insussistenza dei requisiti circostanziali per ricondurre il fatto storico nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, trattandosi della illecita detenzione di 62 grammi lordi di cocaina, quantitativo idoneo alla predisposizione di ben 258 singole dosi medie, nonché considerando gli ulteriori elementi processualmente emersi (rinvenimento nell'abitazione del Corradi di bilancino sporco di droga, di 25 ritagli di cellophane e 85 laccetti verdi utilizzati per la confezione delle singole dosi), indicativi della abituale dedizione del prevenuto nell'attività di spaccio di cocaina.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30895/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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prove fabbricate attendibilità dei testimoni mancata prova di parzialità mancanza di prova procedimento in contumacia mancata contestazione dei fatti

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADI FABRIZIO nato a ROMA il 18/09/1986 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

86)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Fabrizio Corradi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In punto di qualificazione del fatto i giudici di merito hanno non illogicamente argomentato in ordine all'insussistenza dei requisiti circostanziali per ricondurre il fatto storico nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, trattandosi della illecita detenzione di 62 grammi lordi di cocaina, quantitativo idoneo alla predisposizione di ben 258 singole dosi medie, nonché considerando gli ulteriori elementi processualmente emersi (rinvenimento nell'abitazione del Corradi di bilancino sporco di droga, di 25 ritagli di cellophane e 85 laccetti verdi utilizzati per la confezione delle singole dosi), indicativi della abituale dedizione del prevenuto nell'attività di spaccio di cocaina.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consi estensore Il P te Ales