Ordinanza — n. 30894/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPITANO EUGENIO nato a PALERMO il 17/07/1981 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAerato avviso alle pa7-- -t-i7) udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.CAPITANO Eugenio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha con- fermava la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione di circa dieci grammi di sostanza stupefacente che in ragione dell'occultamento e delle modalità di presentazione (suddivisa in dosi e in parte nascosta sotto un calzino) risultava destinata alla cessione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30894/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Capitano deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della re- sponsabilità e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio e alla esclu- sione delle circostanze attenuanti generiche 3. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto tardivo laddove la impugnazione avverso le sentenze rese all'esito di giudizio, ai sensi dell'art.585 lett.b) c.p.p. avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine di giorni trenta a decorrere dal giorno 13.2.2021 con scadenza il 15 Marzo 2021, ma il ricorso risulta essere stato depositato soltanto in data 19 Marzo 2021, di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa impugnazione ai sensi dell'art.591 lett.c) cod.proc.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPITANO EUGENIO nato a PALERMO il 17/07/1981 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAerato avviso alle pa7-- -t-i7) udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.CAPITANO Eugenio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha con- fermava la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione di circa dieci grammi di sostanza stupefacente che in ragione dell'occultamento e delle modalità di presentazione (suddivisa in dosi e in parte nascosta sotto un calzino) risultava destinata alla cessione.
2. Il Capitano deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della re- sponsabilità e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio e alla esclu- sione delle circostanze attenuanti generiche 3. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto tardivo laddove la impugnazione avverso le sentenze rese all'esito di giudizio, ai sensi dell'art.585 lett.b) c.p.p. avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine di giorni trenta a decorrere dal giorno 13.2.2021 con scadenza il 15 Marzo 2021, ma il ricorso risulta essere stato depositato soltanto in data 19 Marzo 2021, di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa impugnazione ai sensi dell'art.591 lett.c) cod.proc.pen.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il P te Ugo Bellini Carla • r - tchetti 0 .7 `) KtiLL )1DE