Ordinanza — n. 30892/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRO ALDO nato a SALERNO il 04/08/1984 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti;\ — udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Pierro Aldo impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto gr. 5,65 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza, in particolare, provvedere, a disporre una perizia sullo stupefacente sequestrato, al fine di verificarne la capacità drogante e conseguentemente l'offensività del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30892/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRO ALDO nato a SALERNO il 04/08/1984 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti;\ — udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Pierro Aldo impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto gr. 5,65 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza, in particolare, provvedere, a disporre una perizia sullo stupefacente sequestrato, al fine di verificarne la capacità drogante e conseguentemente l'offensività del fatto.
Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.. Con riferimento alla censura inerente all'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto è sufficiente ricordare che "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/7/2021 Il Consigl ere estensore Il P M