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Ordinanza — n. 30891/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to filing after new procedural law entry into force.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30891/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it was filed after the entry into force of Law No. 103/2017. The appellant argued the lower court failed to verify immediate custody prerequisites and ignored the active ingredient quantity standard for the aggravating circumstance. The court rejected these grounds, ruling that the new law's provisions rendered the appeal's specific procedural and substantive arguments inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals filed after the entry into force of a new law for reasons other than those explicitly listed in the transitional provisions are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility procedural law transition immediate custody prerequisites drug quantity aggravating circumstance transitional provisions invalidity dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti detenzione eccessiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.
103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen..
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
Art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990
Sostiene che il giudice non ha fornito adeguata motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, avendo ritenuto la sussistenza della medesima solo sulla base del quantitativo, disattendendo il parametro di riferimento relativo al quantitativo di principio attivo.
Law 23 giugno 2017 n. 103
art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990
Sostiene che il giudice non ha fornito adeguata motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, avendo ritenuto la sussistenza della medesima solo sulla base del quantitativo, disattendendo il parametro di riferimento relativo al quantitativo di principio attivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALOLLARI XHULJAN nato il 03/09/1991 avverso la sentenza del 02/12/2020 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOL ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO elelUe;c0,,k, irlIi Xhuljan impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art.444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto, presso la propria abitazione, sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di gr. 2614,18 e del tipo cocaina pari a gr. 279,96.

Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di verificare la sussistenza dei presupposti del giudizio immediato c.d. custodiale, essendo la richiesta del pubblico ministero intervenuta oltre il termine di giorni centottanta dalla fine delle indagini preliminari, non essendo, pertanto consentito l'esercizio dell'azione penale. Sostiene che il giudice non ha fornito adeguata motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, avendo ritenuto la sussistenza della medesima solo sulla base del quantitativo, disattendendo il parametro di riferimento relativo al quantitativo di principio attivo.

Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/7/2021 Il Consigli re estensore Maur Nardin n Carla DE P0