Ordinanza — n. 30890/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCI ANGELO nato a MONZA il 17/04/1971 avverso la sentenza del 23/12/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAalato avviso alle parti• - udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Gallucci Angelo impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art.444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 per avere ceduto in più occasioni a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina. Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza, peraltro, argomentare in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, né alla misura dell'aumento per la continuazione, essendo il reato posto in continuazione con quello giudicato con altra sentenza divenuta irrevocabile ed essendo la maggiorazione della pena ex art. 81 cpv. cod. pen. ben lontana dal minimo edittale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30890/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCI ANGELO nato a MONZA il 17/04/1971 avverso la sentenza del 23/12/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAalato avviso alle parti• - udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Gallucci Angelo impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art.444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 per avere ceduto in più occasioni a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina. Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza, peraltro, argomentare in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, né alla misura dell'aumento per la continuazione, essendo il reato posto in continuazione con quello giudicato con altra sentenza divenuta irrevocabile ed essendo la maggiorazione della pena ex art. 81 cpv. cod. pen. ben lontana dal minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/07/2021 Il C igliere estensore Il P ura Nardin — Carla E—r;