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Ordinanza — n. 30889/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30889/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30889/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D IGNOTI TRIFONE nato a RUTIGLIANO il 14/06/1976 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di CATANIA Elato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.D'IGNOTI Trifone ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Catania ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 15.000 di multa in relazione ai reati di detenzione di di oltre 500 grammi sostanza stupefacente del tipo cocaina in parte già suddivisa per una finalità di cessione.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 30889/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alle ragioni esplicative della responsabilità del prevenuto.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti abbandono del procedimento penale remissione della pena legittimità della carcerazione preventiva revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 c.p
3.1 Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D IGNOTI TRIFONE nato a RUTIGLIANO il 14/06/1976 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di CATANIA Elato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.D'IGNOTI Trifone ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Catania ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 15.000 di multa in relazione ai reati di detenzione di di oltre 500 grammi sostanza stupefacente del tipo cocaina in parte già suddivisa per una finalità di cessione.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alle ragioni esplicative della responsabilità del prevenuto.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinun- zia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, im- plicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Ugo Bell