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Ordinanza — n. 30888/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed as inadmissible due to late filing after new law entry into force.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30888/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the entry into force of Law No. 103/2017. The appellant challenged a sentence applying a negotiated penalty for drug trafficking, arguing the court failed to classify the act under a specific administrative provision. The court ruled that appeals based on alleged errors in legal qualification are only admissible if they constitute obvious mistakes, and this appeal was time-barred under the new procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103: Appeals challenging the legal qualification of facts in negotiated penalty sentences are inadmissible if filed after the relevant law's entry into force unless they demonstrate obvious errors.

Parole chiave

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negotiated penalty appeal legal qualification error procedural time bar drug trafficking offense Cassation inadmissibility reati qualificati contro gli stupefacenti revisione in materia penale infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod.
Art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 444 cod. proc. pen.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI MAURIZIO nato a CATANIA il 11/02/1974 avverso la sentenza del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIA Eto avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Valenti Maurizio impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 110, 81 cpv. cod. pen.
Art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990
ed all'art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990 per avere ceduto, in più occasioni, ad un terzo dosi di sostanza stupefacenti del tipo marijuana e cocaina.
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI MAURIZIO nato a CATANIA il 11/02/1974 avverso la sentenza del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIA Eto avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Valenti Maurizio impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod.
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di l'inquadramento del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI MAURIZIO nato a CATANIA il 11/02/1974 avverso la sentenza del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIA Eto avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Valenti Maurizio impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. ed all'art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990 per avere ceduto, in più occasioni, ad un terzo dosi di sostanza stupefacenti del tipo marijuana e cocaina.

Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di l'inquadramento del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.. Con riferimento alla censura inerente all'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto è sufficiente ricordare che "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/17/2021 Il Consiglie e estensore Il Pr Maura rdin Carla etti