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Ordinanza — n. 30887/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of subjective intent in traffic offense due to factual misinterpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30887/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Antonio Bonavita's appeal inadmissible regarding the conviction for failing to assist a cyclist after a traffic accident. Bonavita argued the lower court erred by failing to prove his subjective awareness of the collision, citing witness testimony suggesting he did not flee. The court rejected this, ruling that such arguments merely request a re-evaluation of the evidence, which exceeds the appellate court's authority to review factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the factual basis of a decision, and appeals claiming logical flaws in the reasoning are inadmissible if they effectively demand a new assessment of the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal subjective intent factual misinterpretation appellate review limits traffic offense conviction gravi addebiti penali sanzioni penali responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Come di recente ribadito, infatti, "Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217
Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 - dep. 10/08/2018, Ndoja, Rv. 273911
273217; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 - dep. 10/08/2018, Ndoja, Rv. 273911).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAVITA ANTONIO nato a LENTINI il 23/09/1960 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Antonio Bonavita ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7 C.d.S., perché alla guida di un autocarro, dopo avere provocato un sinistro stradale, urtando, nel corso di un sorpasso, un ciclista che subiva lesioni personali, non ottemperava all'obbligo di prestare assistenza, dandosi alla fuga. Formula un unico motivo di impugnazione. Con la censura si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della manifesta illogicità, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendo stata raggiunta la prova della consapevolezza dell'imputato in ordine al sinistro.

Invero, Bonavita non fu in grado di avvedersi dell'urto tra la parte posteriore destra dell'autocarro e la bicicletta, anche per il rumore interno alla cabina. Inoltre, il comportamento tenuto dal medesimo nell'immediatezza del sinistro è significativo della mancanza di dolo. Egli, infatti, come spiegato dal teste Rapetti proseguì la marcia senza accelerare, andando piano. Mentre il teste Alba ha chiarito che il conducente dell'autocarro non cercò di fuggire e che se lo avessero fermato, anziché prendere solo il numero di targa sarebbe probabilmente tornato indietro.

Siffatti contributi testimoniali pongono in dubbio la percezione del sinistro da parte dell'imputato e quindi il dolo del medesimo, non provato oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorso è inammissibile perché la pretesa mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, per come qui denunciate, finiscono per coincidere con la richiesta di una vera e propria rilettura del complessivo quadro probatorio. Si tratta, invero, di un controllo sulla decisione che collide con i limiti del sindacato di questa Corte, che non può estendersi al travisamento del fatto.

Come di recente ribadito, infatti, "Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito" (ex multis: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 - dep. 10/08/2018, Ndoja, Rv. 273911). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consig iere estensore Il P Maura Nardin Carla etti