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Ordinanza — n. 30886/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; appeal against seizure order rejected due to procedural delay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30886/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the ten-day deadline for challenging the review tribunal's order. The appellant argued for a retrial regarding a seizure of assets linked to drug trafficking, but the court noted the filing occurred after the statutory period. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 311 c.p.c.; Art. 316 c.p.c.: Appeals against review tribunal decisions must be lodged within ten days of notification; failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of the merits of the underlying substantive arguments.

Parole chiave

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procedural delay inadmissible appeal statutory deadline review tribunal seizure order drug trafficking court costs atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

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Art. 311 c.p.c.
Art. 316 c.p.c.
Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 316 cod.
Art. 309 c.p.p.
Art. 310 c.p.p.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92
62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
art. 316 cod. proc. civ
Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 316 cod. proc. civ.
art. 311 cod. proc. civ
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
La questione sottoposta -che riguarda proprio la parzialità della valutazione del giudice d'appello circa l'offensività concreta del reato, alla luce dei parametri indicati dalla disposizione contenuta nell'art. 73 comma 5 d.P.R.
art 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
Ora, la Corte territoriale si dilunga sulle ragioni della qualificazione del reato nelle fattispecie di cui all'art 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e della reiezione del motivo sull'inquadramento nella fattispecie c.d.
art. 62 bis cod. pen
Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo Ciro
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLITO GIACINTO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 27/08/1972 avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di BRINDISI Elato avviso alle paTtg udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Solito Giacinto ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brindisi, in data in marzo 2021 con cui è stata rigettata l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro conservativo del Tribunale di Brindisi sino all'occorrenza della somma di euro 60.000,00 sui beni mobili ed immobili dell'imputato. all'interno di un pannello del climatizzatore dell'auto. Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 316 cod. proc. civ. con rifernnento alla sussistenza del fumus Poni iuris e del periculum in mora Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

L'ordinanza del Tribunale per il riesame, datata 8 marzo 2021, depositata il 10 marzo 2021, è stata notificata il medesimo giorno al difensore di Solito Giacinto, mentre il ricorso è stato proposto il 25 marzo 2021 (pervenendo presso il Tribunale di Lecce il 6 aprile 2021), quindi oltre il termine di cui all'art. 311 cod. proc. civ. di giorni dieci per la proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.. La doglianza proposta è manifestamente infondata. La questione sottoposta -che riguarda proprio la parzialità della valutazione del giudice d'appello circa l'offensività concreta del reato, alla luce dei parametri indicati dalla disposizione contenuta nell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990- va risolta facendo riferimento al percorso interpretativo recentemente tracciato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo Ciro) che hanno chiarito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva degli indici di lieve entità elencati dalla disposizione. Secondo il Supremo Collegio, infatti, occorre "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo".

Ora, la Corte territoriale si dilunga sulle ragioni della qualificazione del reato nelle fattispecie di cui all'art 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e della reiezione del motivo sull'inquadramento nella fattispecie c.d. lieve, formulando proprio la valutazione complessiva richiesta dalla pronuncia appena richiamata. E lo fa, non solo tenendo in considerazione l'elevato numero di dosi singole medie ricavabili dallo stupefacente sequestrato (744), al grado di purezza dello stupefacente sequestrato, ciò attenendo all'attitudine al taglio ed alla possibilità di ottenere un peso lordo maggiore, ma sottolineando le modalità dell'azione (nascondimento nel climatizzatore dell'auto, evocativo di una professionalità dell'attività), ritenute espressione di un modo di agire spregiudicato e professionale.

La motivazione, pertanto, tenendo conto della pluralità degli indici, complessivamente considerati, soddisfa i criteri indicati dal Supremo Collegio. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte prende atto dell'assenza di elementi favorevoli che possano condurre alla concessione della diminuente invocata. Si tratta di una motivazione che si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al-versarnerrterdella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consiglier estensore e Mau