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Ordinanza — n. 30885/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of reservation on sentencing grounds in the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30885/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court failed to sufficiently justify its finding of responsibility regarding specific asset transfers and the value of intercepted communications. The court ruled that since the appeal proposal did not explicitly reserve the issue of sentencing, the matter was deemed settled by the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a sentence pronounced under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if the proposal does not explicitly reserve the grounds of sentencing, as such grounds are considered settled upon the lower court's decision.

Parole chiave

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Art. 599-bis c.p.p. Art. 600 c.p.p. inadmissible appeal lack of reservation sentencing grounds asset transfers intercepted communications

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANA' SIMONE nato a TERRACINA il 19/06/1985 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Germanà Simone impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., con cui, previa rinuncia agli altri motivi di appello e su accordo con il P.G., veniva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro duemila di multa, ritenuta in continuazione con la condanna di cui allla sentenza del 26 gennaio 2015 del Tribunale di Imperia, per una pena complessiva di anni cinque di reclusione ed euro ventiduemila di multa.

Formula un unico motivo con il quale lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità in ordine alle cessioni in data 12 dicembre 2014 ad Antonellini Fabio, in data 17 dicembre 2014 a Sceni Salvatore ed in data 12 dicembre 2014, a La Rosa Roberto, non essendo sufficientemente argomentata dalla Corte di appello, in ordine al valore delle intercettazioni, il cui contenuto è stato posto a carico dell'imputato. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione a motivi oggetto del concordato, posto che la relativa proposta, come risulta dalla decisione impugnata, è intervenuta sulla definizione della pena da infliggere, senza alcuna riserva di motivi sul punto.

1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro cseerttromita. 47n-fe-~^. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il grrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro Greit-r-erF4i+a- in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7/d7/2021 Il Consiglie e estensore te Maura Nardin Carla ichetti D