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Ordinanza — n. 30884/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drunk driving conviction, rejecting breathalyzer validity claims and minor offense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30884/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gian Marco Gramellini inadmissible regarding his conviction for driving under the influence. The appellant argued that the breathalyzer equipment lacked proper homologation documentation and that the offense was too minor to warrant the penalty. The court rejected these claims, affirming the scientific validity of the breath test when equipment is certified and placing the burden of proving malfunction on the defendant, while also noting the heightened danger of driving drunk at night in summer.

Regesto Legislator

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Art. 379 Reg. esec. C.d.S.; Art. 131 bis cod. pen.: The burden of proving defects in breathalyzer equipment or procedural errors lies with the accused, as certified tests constitute reliable evidence of intoxication, and the severity of the offense depends on cumulative risk factors like time of day and season.

Parole chiave

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drunk driving conviction breathalyzer validity homologation requirements burden of proof defense minor offense threshold gravi addebiti penali esame delle censure formali verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 379 Reg. esec. C.d.S.
Rileva che agli atti del processo manca documentazione inerente all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per effettuare l'alcooltest, prescritta dall'art. 379 Reg.
Art. 131 bis cod. pen.
Con il secondo motivo fa valere la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione, dovendo ritenersi l'offesa recata di particolare tenuità e non ricorrendo le condizioni ostative all'applicazione della disposizione.
art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo fa valere la violazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 2195 del 10/12/2014 - dep. 16/01/2015, Bosso
L'eccezione di malfunzionamento dell'apparecchiatura o di erroneità della procedura seguita nell'effettuazione del test, nondimeno, incombe sull'imputato (Sez. 4, n. 2195 del 10/12/2014 - dep. 16/01/2015, Bosso, Rv.
Cass., Sez. 4, n. 42084/2011
Cass., Sez. 4, n. 42084/2011, Rv.
Cass., Sez. 4, n. 17463/2011
251117; Cass., Sez. 4, n. 17463/2011, Rv.
Sez. 4 - Sentenza n. 11679 del 15/12/2020
Sez. 4, n. 42084/2011
Cass., Sez. 4, n. 42084/2011, Rv.
Sez. 4, n. 17463/2011
251117; Cass., Sez. 4, n. 17463/2011, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMELLINI GIAN MARCO nato a FORLI' il 17/11/1974 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gramellini Gian Marco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2^ lett. b), per essersi posto alla guida, in stato di ebbrezza alcolica accertata tramite alcoltest, con tasso alcolemico pari ad gr/lt 1,42 alla prima prova ed 1,38 gr/lt alla seconda. Formula due motivi di impugnazione Con il primo si duole dell'errata applicazione della legge penale e del vizio di motivazione. Rileva che agli atti del processo manca documentazione inerente all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per effettuare l'alcooltest, prescritta dall'art. 379 Reg. esec.

C.d.S., sicché non può essere validata la prova della misurazione. Con il secondo motivo fa valere la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione, dovendo ritenersi l'offesa recata di particolare tenuità e non ricorrendo le condizioni ostative all'applicazione della disposizione. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. Giova rammentare che la prova etilometrica a mezzo di alcoltest è dotata di validità scientifica fondata sulla metabolizzazione dell'etanolo e sulla sua reperibilità nell'aria alveolare, misurabile attraverso il prodotto dell'espirazione.

L'esito della verifica, dunque, laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata e cioè abbia le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale del 22 maggio 1990, n. 196 e non presentì difetti di funzionamento, ha valore di evidenza del tasso alcolemico. La misurazione, che deve essere ripetuta due volte ai sensi dell'art. 379 del Reg. esc. determina, infatti, un dato di natura tecnica il cui significato scientifico viene meno solo qualora lo strumento o la modalità utilizzata per il suo uso siano difettosi od erronei. L'eccezione di malfunzionamento dell'apparecchiatura o di erroneità della procedura seguita nell'effettuazione del test, nondimeno, incombe sull'imputato (Sez. 4, n. 2195 del 10/12/2014 - dep. 16/01/2015, Bosso, Rv. 26177701;

Cass., Sez. 4, n. 42084/2011, Rv. 251117; Cass., Sez. 4, n. 17463/2011, Rv. 250324) che deve prospettarla in modo specifico, essendo siffatto metodo posto a servizio dell'accertamento dello stato di ebbrezza, al fine di fornire elementi non soggettivi di valutazione. E' stato recentemente ribadito che In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto rnetrologico dell'etilometro. (Sez. 4 - , Sentenza n. 11679 del 15/12/2020 dep. 29/03/2021 Rv. 280958) Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza.

La Corte, infatti, chiarisce le ragioni della ritenuta non tenuità del fatto, facendo riferimento alla pericolosità della condotta tenuta, essendosi l'interessato posto alla guida non solo in stato di ebbrezza alcolica, ma in ora notturna (alle ore 4.30 del mattino), in periodo estivo si da cumulare allo stato di ubriachezza anche la condizione di stanchezza, ciò determinando maggiori rischi. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 31-uar-semente della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o in Roma il 7 luglio 2021 Il Consig ier