Ordinanza — n. 30883/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa quinta censura è manifestamente infondata. Seppure debba riaffermarsi il principio secondo cui qualora la motivazione si riveli inadeguata all'intelligenza del percorso logico che giustifica la determinazione concreta della pena applicata dal giudice, essa deve considerarsi viziata perché illogica od omessa, nondimeno va ricordato che la giurisprudenza, allorquando non sia superata la medietà della sanzione, non richiede un particolare approfondimento argomentativo. Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che in assenza di una misura inferiore al minimo, il criterio discrezionale si attesta sulla scarsa offensività e sulla scarsa capacità delinquenziale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 131 bis cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30883/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ma anche nell'ipotesi di pena concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen., ancorché reso esplicito con le espressioni pena congrua o pena equa costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa- fra il minimo ed il medio edittale appunto- all'interno della quale il legislatore stesso prevede la punizione come corrispondente alla gravità media della condotta cui corrisponde quell'azione. Sicché ritenere la pena media come congrua, significa semplicemente corrispondere allo schema punitivo previsto 'mediamente' dalla norma incriminatrice, il che non può implicare l'obbligo di un particolare impegno motivazionale.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA ANTONINO nato a PALERMO il 27/10/1994 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Rosa Antonino ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, aggravato dalla recidiva infraquinquennale Formula cinque motivi di ricorso. Con il primo si duole l'illogicità della violazione della legge penale per falsa applicazione del disposto dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e del vizio di motivazione. Sostiene, in primo luogo, l'insussistenza del quadro a suo carico, non essendo stato considerata la circostanza che l'imputato non fu visto dagli operanti cedere la sostanza, ma solo sostare vicino al soggetto rimasto ignoto -in quanto prontamente fuggito, senza poter essere raggiunto- che la consegnava agli acquirenti.
Sicché non si può affermare la sussistenza del suo contributo causale alla commissione del reato. In secondo luogo, che la sostanza sequestrata, non supera la soglia minima richiesta per modificare l'assetto neuropsichico dell'assuntore, trattandosi di due dosi con grado di purezza rispettivamente di 0,26 e 0,2, con la conseguenza dell'esclusione del reato ascritto. Con il secondo fa valere la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., a fronte del trascurabile allarme sociale derivante dal reato. Assume che la motivazione della Corte territoriale si rivela del tutto inadeguata sul punto, non tenendo conto delle forma di estrinsecazione della condotta, ma solo della gravità del reato.
Con il terzo motivo si duole dell'applicazione dell'aggravante della recidiva, non potendo la condotta ritenersi sintomo di accresciuta pericolosità sociale, avuto riguardo, peraltro, al fatto che durante la misura custodiale il ricorrente ha sempre adempiuto alla prescrizioni imposte. Manca, infatti, nel provvedimento impugnata una relazione qualificata fra i precedenti ed il nuovo illecito come richiesta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015. Con il quarto motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione, essendo la Corte territoriale ricorsa ad argomentazioni rigide e meramente formali, che omettono di tenere in considerazione la funzione di mitigazione della pena propria dell'istituto.
Con il quinto motivo censura la violazione dell'art. 133 cod. pen., in relazione ai parametri ivi indicati, dolendosi dell'eccessività della pena inflitta, superiore ai minimi edittali. Il ricorso è inammissibile. La prima doglianza proposta è inammissibile. Si tratta, invero, di censura riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dal giudice di seconda cura, meramente riproposti in questa sede. Sul punto va richiamata la giurisprudenza di s questa Corte di legittimità, che ha chiarito in plurime occasione come sia inammissibile per genericità "il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Ud.
Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Ud. Rv. 259425; Sez. 6^, n. 34521 del 27 giugno 2013; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Ud. Rv. 25568; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010 Ud. Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838). Il secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, invero, dimostra di avere vagliato la non tenuità dell'offesa, sottolineando che la condotta è consistita nello spaccio di droghe pesanti, seppure in minima quantità, effettuato sulla pubblica via e che i precedenti penali, ancorché per reati contro il patrimonio non consentono di ritenere la non occasionalità del comportamento criminoso dell'imputato.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale, non si limita riportare i precedenti penali dell'imputato, ma sottolinea che la natura dei precedenti dimostrano che il ricorrente è soggetto aduso a trarre dall'attività illecita il proprio sostentamento, sicché il nuovo reato, espressione della reiterazione delle condotte illecite esprime la sua pericolosità sociale. Anche la quarta censura è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha sufficientemente motivato la mancata applicazione dell'art 62 bis cod. pen., dando atto della particolare gravità del fatto e della mancanza di elementi positivi valutabili.
Va ricordato che, in ogni caso, la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014,Mammola, Rv. 258696).
1. La quinta censura è manifestamente infondata. Seppure debba riaffermarsi il principio secondo cui qualora la motivazione si riveli inadeguata all'intelligenza del percorso logico che giustifica la determinazione concreta della pena applicata dal giudice, essa deve considerarsi viziata perché illogica od omessa, nondimeno va ricordato che la giurisprudenza, allorquando non sia superata la medietà della sanzione, non richiede un particolare approfondimento argomentativo. Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che in assenza di una misura inferiore al minimo, il criterio discrezionale si attesta sulla scarsa offensività e sulla scarsa capacità delinquenziale.
Ma anche nell'ipotesi di pena concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen., ancorché reso esplicito con le espressioni pena congrua o pena equa costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa- fra il minimo ed il medio edittale appunto- all'interno della quale il legislatore stesso prevede la punizione come corrispondente alla gravità media della condotta cui corrisponde quell'azione. Sicché ritenere la pena media come congrua, significa semplicemente corrispondere allo schema punitivo previsto 'mediamente' dalla norma incriminatrice, il che non può implicare l'obbligo di un particolare impegno motivazionale.
Diversamente solo quando ci si discosta da quella medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo il reato e l'agente che si giudicano meritino l'applicazione di una pena superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità della condotta o della capacità a delinquere dell'agente che supera la 'media' ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale. (moltissime sono le pronunce che distinguono l'obbligo motivazionale fra il caso di applicazione della sanzione minima o media e quello dell'irrogazione della sanzione superiore e più prossima al massimo edittale, da ultimo:
Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Ud. (dep. 21/07/2017 ) Rv. 2712435ez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013 Ud. (dep. 26/06/2013 ) Rv. 258356). Ora, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la sentenza soddisfa i requisiti di motivazione circa la misura della pena irrogata, posto che per giustificare il rigetto del motivo di appello chiarisce come ostino ad un'ulteriore riduzione della sanzione, già largamente inferiore al medio edittale Si tratta, dunque, di una motivazione esente dai vizi che le vengono addebitati, posto che chiarisce il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte per giungere all'applicazione della recidiva contestata.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e aLwar-s.arn-~e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così