Ordinanza — n. 30882/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABBONE DANIEL nato a CASTELVETRANO il 27/04/1994 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.TABBONE Daniel ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di Sciacca che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 2.800 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30882/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'affermazione della propria responsabilità in concorso con il PILO a fronte di emergenze che deponevano per la responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella detenzione dello stupefacente; deduce altresì violazione di legge per omessa qua- lificazione del fatto ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90 e mancanza di moti- vazione in relazione alla dosimetria della pena.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABBONE DANIEL nato a CASTELVETRANO il 27/04/1994 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.TABBONE Daniel ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di Sciacca che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 2.800 di multa.
2. Il ricorrente lamenta vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'affermazione della propria responsabilità in concorso con il PILO a fronte di emergenze che deponevano per la responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella detenzione dello stupefacente; deduce altresì violazione di legge per omessa qua- lificazione del fatto ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90 e mancanza di moti- vazione in relazione alla dosimetria della pena.
3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in punto di responsabilità penale si appalesa inammissibile in quanto generico e privo di critica analisi censoria della motivazione della sentenza impugnata fondata sul possesso di sostanza stupefa- cente all'interno dell'autovettura del TABBONE e propone una alternativa ricostru- zione della vicenda fattuale che risulta essere stata adeguatamente considerata dal giudice di merito e disattesa con coerente ragionamento logico giuridico. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la strut- tura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argonnentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricor- rente si limiti sostanzialmente a denunciare vizi di motivazione assolutamente in- determinati.
4. Parimenti inammissibile è la seconda censura atteso che il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione in punto di esclusione della fattispecie meno grave di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 prendendo in considerazione di dato ponderale dello stupefacente, la presenza di più porzioni di stupefacente rinvenuti anche presso l'abitazione del correo PILO e tenuto conto della facilità di reperi- mento dello stupefacente e pertanto valorizzando il carattere organizzato della prospettiva di spaccio che non si esauriva nel mero smercio al dettaglio. Assolutamente infondata è poi la censura relativa al trattamento sanzionatorio a fronte di pena modulata in termini prossimi al minimo edittale. , 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Ugo Bellini ae