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Ordinanza — n. 30881/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible for attacking trial court's fact-finding and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30881/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals filed by three defendants against the Palermo Court of Appeal's judgment on criminal liability manifestly unfounded and inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and the attribution of crimes, but the court found their arguments generic and directed at the merits rather than procedural errors. Consequently, the appeals were rejected because they violated the prohibition on criticizing the trial court's factual assessment and logical reasoning in a court of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals attacking the trial court's evaluation of evidence and reconstruction of facts are inadmissible as they constitute an impermissible request for a re-evaluation of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeals evaluation of evidence reconstruction of facts court of appeal prohibition of merit review mancata prova di parzialità nesso causale del colpo di frusta allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
I motivi proposti sono generici e inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla affermata ascrivibilità dei reati ai prevenuti e alla lamentata esclusione dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO MANTO FRANCO nato a PALERMO il 12/12/1973 SPINA NUNZIO nato a PALMA DI MONTECHIARO il 24/01/1976 PACE DOMENICO nato a LICATA il 01/06/1985 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

72)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti da Domenico Pace, Nunzio Spina e Franco Lo Manto avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti sono manifestamente infondati e quindi inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

I motivi proposti sono generici e inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla affermata ascrivibilità dei reati ai prevenuti e alla lamentata esclusione dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 cit. - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consi e estensore Il P ente Ales Ranaldi Carla 714 .n chet