Ordinanza — n. 30880/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BATAKAJ KLISMAN nato a LEZHE( ALBANIA) il 20/09/1995 NIKOLLI ERALDO nato a DURAZZO( ALBANIA) il 23/01/1986 avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO– dato avviso alle parti;3 udita la relazione s—volta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30880/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Klisman Batakaj ed Eraldo Nikolli, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato agli stessi la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per assoluta genericità della descritta censura, che pur formalmente rientrando fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., palesa la sua inconsistenza e aspecificità, omettendo entrambi i ricorsi di rappresentare le ragioni specifiche per cui il fatto avrebbe dovuto essere qualificato diversamente.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BATAKAJ KLISMAN nato a LEZHE( ALBANIA) il 20/09/1995 NIKOLLI ERALDO nato a DURAZZO( ALBANIA) il 23/01/1986 avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO– dato avviso alle parti;3 udita la relazione s—volta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Klisman Batakaj ed Eraldo Nikolli, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato agli stessi la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per assoluta genericità della descritta censura, che pur formalmente rientrando fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., palesa la sua inconsistenza e aspecificità, omettendo entrambi i ricorsi di rappresentare le ragioni specifiche per cui il fatto avrebbe dovuto essere qualificato diversamente.
La declaratoria di inammissibilità va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consij.ei