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Ordinanza — n. 30879/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30879/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30879/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMANI ANTONIO nato il 17/03/1987 avverso la sentenza del 03/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAsto avviso alle partii\ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Antonio Dumani, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30879/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Antonio Dumani, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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denuncia mendace denuncia spontanea allegazioni fattuali non credibili gravi addebiti penali risposta alla petizione perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Antonio Dumani, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., deducendo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMANI ANTONIO nato il 17/03/1987 avverso la sentenza del 03/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAsto avviso alle partii\ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Antonio Dumani, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Conj41ie