Ordinanza — n. 30876/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARROCCO WILLIAM GABRIELE nato a TORINO il 31/07/1984 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Sarrocco William Gabriele avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione in ordine alla mancata concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, sul punto, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 30876/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In proposito, infatti, sono stati considerati ostativi i precedenti penali a carico dell'imputato, condizione che non impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concedere il detto beneficio, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARROCCO WILLIAM GABRIELE nato a TORINO il 31/07/1984 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Sarrocco William Gabriele avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione in ordine alla mancata concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena, profilo del giudizio rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, sul punto, una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità.
In proposito, infatti, sono stati considerati ostativi i precedenti penali a carico dell'imputato, condizione che non impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concedere il detto beneficio, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consi1Tr