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Ordinanza — n. 30875/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30875/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30875/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID WISDOM nato il 25/05/1999 avverso la sentenza del 09/06/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA Igato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. David Wisdom, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30875/2021 — snpen · Corte di Cassazione: David Wisdom, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti prove tardive tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato termine di una settimana domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
David Wisdom, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo inosservanza dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID WISDOM nato il 25/05/1999 avverso la sentenza del 09/06/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA Igato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

66)

MOTIVI DELLA DECISIONE

David Wisdom, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invocata ipotesi attenuata del reato in contestazione. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consigj,j,ei, estensore e Alessaroj.