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Ordinanza — n. 30874/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30874/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30874/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DULJA PERANTI nato il 20/05/1979 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Dulja Peranti ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole de reato di cui agli artt. 73, comma 1 per avere detenuto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 167,31 lordi, con principio attivo pari al mg. 111,678 pari a 744 dosi medie singole, celando all'interno di un pannello del climatizzatore dell'auto. Formula due motivi di ricorso. Con il primo si duole della violazione della legge penale per falsa applicazione del disposto dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e del vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 62 bis cod. pen, art 73, comma 1 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 30874/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione, pertanto, tenendo conto della pluralità degli indici, complessivamente considerati, soddisfa i criteri indicati dal Supremo Collegio. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte prende atto dell'assenza di elementi favorevoli che possano condurre alla concessione della diminuente invocata. Si tratta di una motivazione che si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Parole chiave

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gravi addebiti penali responsabilità penale dolus incidens doppia punibilità procedura Dublino dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Con il primo si duole della violazione della legge penale per falsa applicazione del disposto dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e del vizio di motivazione.
art. 62 bis cod. pen
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 62 bis cod. pen.
art 73, comma 1 d.P.R. 309/1990
Ora, la Corte territoriale si dilunga sulle ragioni della qualificazione del reato nelle fattispecie di cui all'art 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e della reiezione del motivo sull'inquadramento nella fattispecie c.d.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DULJA PERANTI nato il 20/05/1979 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dulja Peranti ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole de reato di cui agli artt. 73, comma 1 per avere detenuto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 167,31 lordi, con principio attivo pari al mg. 111,678 pari a 744 dosi medie singole, celando all'interno di un pannello del climatizzatore dell'auto. Formula due motivi di ricorso. Con il primo si duole della violazione della legge penale per falsa applicazione del disposto dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e del vizio di motivazione.

Sostiene che il giudice di seconda cura abbia omesso di riqualificare il fatto nella c.d. fattispecie lieve, pur in presenza degli indici indicati nel quinto comma dell'art. 73 cit. e sulla scorta di considerazioni inconferenti quali l'accorgimento utilizzato per nascondere lo stupefacente e la mancata collaborazione prestata, essendosi il ricorrente avvalso della facoltà di non rispondere, da ciò la Corte avendo rilevato l'assenza di volontà di rompere il vincolo di colleganza con i fornitori. E ciò senza tenere nella dovuta considerazione l'assenza di sostanze da taglio e strumenti di confezionamento, che debbono far escludere la professionalità dello spaccio.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione. Denuncia la mancata considerazione delle disagiate condizioni di vita del ricorrente e la valorizzazione della caratura criminale del ricorrente, affatto provata. Il ricorso è inammissibile. La doglianza proposta è manifestamente infondata. La questione sottoposta -che riguarda proprio la parzialità della valutazione del giudice d'appello circa l'offensività concreta del reato, alla luce dei parametri indicati dalla disposizione contenuta nell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990- va risolta facendo riferimento al percorso interpretativo recentemente tracciato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo Ciro) che hanno chiarito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva degli indici di lieve entità elencati dalla disposizione. Secondo il Supremo Collegio, infatti, occorre "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo".

Ora, la Corte territoriale si dilunga sulle ragioni della qualificazione del reato nelle fattispecie di cui all'art 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e della reiezione del motivo sull'inquadramento nella fattispecie c.d. lieve, formulando proprio la valutazione complessiva richiesta dalla pronuncia appena richiamata. E lo fa, non solo tenendo in considerazione l'elevato numero di dosi singole medie ricavabili dallo stupefacente sequestrato (744), al grado di purezza dello stupefacente sequestrato, ciò attenendo all'attitudine al taglio ed alla possibilità di ottenere un peso lordo maggiore, ma sottolineando le modalità dell'azione (nascondimento nel climatizzatore dell'auto, evocativo di una professionalità dell'attività), ritenute espressione di un modo di agire spregiudicato e professionale.

La motivazione, pertanto, tenendo conto della pluralità degli indici, complessivamente considerati, soddisfa i criteri indicati dal Supremo Collegio. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte prende atto dell'assenza di elementi favorevoli che possano condurre alla concessione della diminuente invocata. Si tratta di una motivazione che si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a.1-5,ef-sa-Rael.rto della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d iso il 7 luglio 2