Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30869/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30869/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30869/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUERCIA FRANCESCO nato a CORATO il 17/06/1992 avverso la sentenza del 04/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Francesco Quercia avverso sentenza emessa ex art.444 cod. proc. pen. è manifestamente infondato e quindi inammissibile. La doglianza sulla confisca del denaro prefigura una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito. Peraltro, la motivazione adottata per la confisca, in relazione al contestato reato di illecita detenzione di stupefacenti del tipo marijuana, di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, supporta comunque la confisca del denaro ai sensi dell'art. 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, norma che è stata sostituita, a far data dal 6.4.2018, per effetto dell'art. 6, comma 5, del d.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 240-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30869/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 10 marzo 2018, n. 21, dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309/1990, che richiama a sua volta la confisca c.d. "allargata" di cui all'articolo 240-bis cod. pen. La censura sull'esclusione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 è indeducibile, non rientrando fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezione di cosa giudicata domanda di ricusazione termini di ricorso procedure di ricorso principio d'ufficio e principio inquisitorio giudice istruttore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 240-bis cod. pen
"allargata" di cui all'articolo 240-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUERCIA FRANCESCO nato a CORATO il 17/06/1992 avverso la sentenza del 04/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

60)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Francesco Quercia avverso sentenza emessa ex art.444 cod. proc. pen. è manifestamente infondato e quindi inammissibile. La doglianza sulla confisca del denaro prefigura una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito. Peraltro, la motivazione adottata per la confisca, in relazione al contestato reato di illecita detenzione di stupefacenti del tipo marijuana, di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, supporta comunque la confisca del denaro ai sensi dell'art. 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, norma che è stata sostituita, a far data dal 6.4.2018, per effetto dell'art. 6, comma 5, del d.

Igs. 10 marzo 2018, n. 21, dall'art. 85-bis del d.P.R. n. 309/1990, che richiama a sua volta la confisca c.d. "allargata" di cui all'articolo 240-bis cod. pen. La censura sull'esclusione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 è indeducibile, non rientrando fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Cons re estenso