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Ordinanza — n. 30867/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30867/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30867/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINNATO FABRIZIO nato a PALERMO il 29/12/2000 avverso la sentenza del 05/02/2019 del TRIBUNALE di PALERMO( dato avviso alle parti;_, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Fabrizio Spinnato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30867/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Fabrizio Spinnato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori responsabilità dei genitori verdetto di colpevolezza responsabilità disciplinare causalità del colpo di frusta risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Fabrizio Spinnato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo erronea applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., deducendo erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINNATO FABRIZIO nato a PALERMO il 29/12/2000 avverso la sentenza del 05/02/2019 del TRIBUNALE di PALERMO( dato avviso alle parti;_, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

58)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fabrizio Spinnato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Con ere estensore Il Pr