Ordinanza — n. 30866/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUKRI ABDELKHALEK nato il 17/02/1982 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; o Choukw Abdelkhalek ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Formula un unico motivo di ricorso, con cui si duole della falsa applicazione del disposto degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché del vizio di motivazione. Sostiene che i giudici del merito nel negare la concessione delle circostanze aggravanti generiche hanno omesso di tenere in considerazione, al fine della positiva valutazione della meritevolezza della diminuente invocata, il buon comportamento processuale, consistito, fra l'altro nel richiedere il giudizio abbreviato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 62 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30866/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, deve osservarsi che, contrariamente alle osservazioni introdotte dalla difesa, la scelta di un rito processuale, che di per sé implichi una diminuzione della pena inflitta, non inerisce alla manifestazione di un comportamento collaborativo rispetto all'accertamento del fatto, né può ritenersi, da solo considerato, indice di resipiscenza, trattandosi di un'opzione che comporta un vantaggio in ordine alla misura della sanzione, laddove sia riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato. Parimenti manifestamente infondati sono i rilievi relativi alla determinazione della pena base.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUKRI ABDELKHALEK nato il 17/02/1982 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
o Choukw Abdelkhalek ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Formula un unico motivo di ricorso, con cui si duole della falsa applicazione del disposto degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché del vizio di motivazione. Sostiene che i giudici del merito nel negare la concessione delle circostanze aggravanti generiche hanno omesso di tenere in considerazione, al fine della positiva valutazione della meritevolezza della diminuente invocata, il buon comportamento processuale, consistito, fra l'altro nel richiedere il giudizio abbreviato.
Rileva, altresì l'assenza di motivazione in ordine alla scelta della pena base, ritenuta semplicemente 'congrua' rispetto alla gravità concreta del fatto, benché la contestazione riguardi la detenzione di gr. 8,5 di hashish, con una quantità di THC stimata pari a gr. 0,568. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile. La doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha sufficientemente motivato la mancata applicazione dell'art 62 bis cod. pen., dando atto dell'assenza di elementi positivamente valutabili.
Va ricordato che, in ogni caso, la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). AI contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014,Mammola, Rv. 258696).
Peraltro, deve osservarsi che, contrariamente alle osservazioni introdotte dalla difesa, la scelta di un rito processuale, che di per sé implichi una diminuzione della pena inflitta, non inerisce alla manifestazione di un comportamento collaborativo rispetto all'accertamento del fatto, né può ritenersi, da solo considerato, indice di resipiscenza, trattandosi di un'opzione che comporta un vantaggio in ordine alla misura della sanzione, laddove sia riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato. Parimenti manifestamente infondati sono i rilievi relativi alla determinazione della pena base.
Non vi è dubbio, infatti, che nessuna motivazione sia necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che in assenza di una misura inferiore al minimo, il criterio discrezionale si attesta sulla scarsa offensività e sulla scarsa capacità delinquenziale. Ma anche nell'ipotesi di pena concreta determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen., ancorché reso esplicito con le espressioni pena congrua o pena equa costituisce giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice, perché si colloca in una fascia valutativa- fra il minimo ed il medio edittale appunto- all'interno della quale il legislatore stesso prevede la punizione come corrispondente alla gravità media della condotta cui corrisponde quell'azione.
Diversamente solo quando ci si discosta da quella medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo il reato e l'agente che si giudicano meritino l'applicazione di una pena superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità della condotta o della capacità a delinquere dell'agente che supera la 'media' ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale. (moltissime sono le pronunce che distinguono l'obbligo motivazionale fra il caso di applicazione della sanzione minima o media e quello dell'irrogazione della sanzione superiore e più prossima al massimo edittale, da ultimo:
Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013; Rv. 258356). Nel caso di specie la pena base è pari a mesi nove di reclusione ed euro milleduecento di multa, ridotta per il rito a mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa. Si tratta di una sanzione largamente inferiore al minimo edittale che non richiede alcuna particolare motivazione. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al—vièr-sen-rerecr, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 202