Ordinanza — n. 30864/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUTO MICHAEL nato a BUSTO ARSIZIO il 05/02/1993 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Sciuto Michael ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole de reato di cui agli artt. 73, comma per avere detenuto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di gr. 204,00 lordi, con principio attivo pari 8,65 da cui erano ricavabili 677 dosi medie singole, celandola sotto il sedile del passeggero dell'auto. Formula cinque motivi di ricorso. Con il primo ed il secondo ed il terzo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità. Sostiene che la Corte ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in assenza di un quadro probatorio tale da consentirne l'affermazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, art 73, comma 1 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 30864/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quinto si duole della violazione della legge penale per falsa applicazione del disposto dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e del vizio di motivazione. Sostiene che il giudice di seconda cura abbia omesso di riqualificare il fatto nella c.d. fattispecie lieve, pur in presenza degli indici indicati nel quinto comma dell'art. 73 cit., violando gli indici sintomatici del fatto di lieve entità, come descritti dalla giurisprudenza di legittimità.. Il ricorso è inammissibile. Le prime quattro censure sono manifestamente infondate, in quanto rivolte alla rilettura delle risultanze probatorie, valutazione esulante dal sindacato di questa Corte di legittimità.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUTO MICHAEL nato a BUSTO ARSIZIO il 05/02/1993 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sciuto Michael ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole de reato di cui agli artt. 73, comma per avere detenuto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di gr. 204,00 lordi, con principio attivo pari 8,65 da cui erano ricavabili 677 dosi medie singole, celandola sotto il sedile del passeggero dell'auto. Formula cinque motivi di ricorso. Con il primo ed il secondo ed il terzo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità. Sostiene che la Corte ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in assenza di un quadro probatorio tale da consentirne l'affermazione.
Ricorda che Sciuto fu fermato insieme ad altra persona, che sedeva in auto con lui, al di sotto del cui sedile fu rinvenuta la sostanza stupefacente e che nessun elemento consente di affermare che egli ne fosse il proprietario. Né il possesso della somma di euro 1.200,00 può consentire di trarre diverse conclusioni trattandosi di un importo che costituisce la retribuzione media di un operaio. Osserva che, a fronte di un simile compendio, anche il Procuratore generale aveva richiesto l'assoluzione dell'imputato. Con il quarto motivo fa valere il vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto la destinazione a terzi della sostanza stupefacente, ben potendo essere stata acquistata per uso personale, stante il modesto valore economico.
Con il quinto si duole della violazione della legge penale per falsa applicazione del disposto dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e del vizio di motivazione. Sostiene che il giudice di seconda cura abbia omesso di riqualificare il fatto nella c.d. fattispecie lieve, pur in presenza degli indici indicati nel quinto comma dell'art. 73 cit., violando gli indici sintomatici del fatto di lieve entità, come descritti dalla giurisprudenza di legittimità.. Il ricorso è inammissibile. Le prime quattro censure sono manifestamente infondate, in quanto rivolte alla rilettura delle risultanze probatorie, valutazione esulante dal sindacato di questa Corte di legittimità.
L'ultima doglianza proposta è manifestamente infondata. La questione sottoposta -che riguarda proprio la parzialità della valutazione del giudice d'appello circa l'offensività concreta del reato, alla luce dei parametri indicati dalla disposizione contenuta nell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990- va risolta facendo riferimento al percorso interpretativo recentemente tracciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo Ciro) che hanno chiarito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva degli indici di lieve entità elencati dalla disposizione.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, occorre "abbandonare l'idea che t gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo". Ora, la Corte territoriale si dilunga sulle ragioni della qualificazione del reato nelle fattispecie di cui all'art 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e della reiezione del motivo sull'inquadramento nella fattispecie c.d. lieve, formulando proprio la valutazione complessiva richiesta dalla pronuncia appena richiamata.
E lo fa, non solo tenendo in considerazione l'elevato numero di dosi singole medie ricavabili dallo stupefacente sequestrato (677), ma sottolineando nel complesso della motivazione le modalità dell'azione (nascondimento sotto il sedile dell'auto, presa a noleggio evocativo di una professionalità dell'attività). La motivazione, pertanto, tenendo conto della pluralità degli indici, complessivamente considerati, soddisfa i criteri indicati dal Supremo Collegio. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e el-kLe-Fearrrento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis il 7 luglio 2021 Il