Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30863/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30863/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the lower court's fact-finding and evaluation of evidence. The appellant challenged the reconstruction of facts and the sentencing discretion, arguing the conviction was unfounded. The court ruled that such matters fall exclusively within the competence of the trial judge, whose reasoning was based on sound inferences and shared experience.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the exercise of sentencing discretion, as these powers belong exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal fact-finding review sentencing discretion double conformity Cassa delle ammende scemata imputabilità responsabilità penale dei minori responsabilità penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 62-bis c.p.
Infine, in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l.
Art. 133 c.p.
art. 62-bis c.p
Infine, in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p.
art. 133 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez.
sez. 4 n.44815 del 23/10/2015
45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HLIMI SAMI nato il 15/09/1987 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

54)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Hlimi Sami avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La questione attinente alla asserita unicità del reato non è stata dedotta in appello e quindi è inammissibile; in ogni caso, dalla sentenza emerge chiaramente come le azioni di cessione siano distinte. La censura in punto di responsabilità attiene al fatto e non è, quindi, consentita in questa sede. Infine, in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 e E: , - n I C Il Consi fiér esten