Cassation appeal dismissed as late filed; appeal submitted after statutory 30-day deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late. The appellant submitted the appeal on March 4, 2021, exceeding the statutory 30-day deadline that expired on March 1, 2021. Consequently, the court dismissed the appeal without formalities and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the thirty-day period prescribed by law is inadmissible and must be declared without formalities.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTAOUSSI MOULAY AHMED nato a EL JADIDA( MAROCCO) il 28/03/1975 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOeclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; ì N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ettaoussi Moulay Ahmed, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo. La sentenza impugnata è stata emessa il 15.1.2021 e depositata (nel termine ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen.) il 25.1.2021. Ai sensi dell'art. 585, lett. b), cod. proc. pen., il termine di 30 giorni per proporre il ricorso per cassazione, decorrente dal 30.1.2021, scadeva in data 1.3.2021. Dagli atti risulta, invece, che il ricorso è stato spedito a mezzo raccomandata A/R in data 4.3.2021, quindi tardivamente. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consi e estensore Il P •rite Alessdr Ra aldi Carla Jflhetti E) E7Pos