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Ordinanza — n. 30860/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30860/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30860/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA GIOVANNI nato a PARTINICO il 10/10/1984 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Serra Giovanni ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto, gr. 73,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Formula un unico motivo di impugnazione con cui si duole del vizio di motivazione per avere la Corte territoriale negato le circostanze attenuanti generiche senza tenere in considerazione il buon comportamento processuale dell'imputato -ed in particolare la confessione resa in sede di interrogatorio di garanzia- senza valorizzare che sinanco il primo giudice ha ritenuto il medesimo soggetto non particolarmente proclive a delinquere e senza tenere in considerazione tutti gli altri parametri di cui all'art. 133 cod., che avrebbero dovuto giustificare il beneficio.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 30860/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto, gr. 73,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Formula un unico motivo di impugnazione con cui si duole del vizio di motivazione per avere la Corte territoriale negato le circostanze attenuanti generiche senza tenere in considerazione il buon comportamento processuale dell'imputato -ed in particolare la confessione resa in sede di interrogatorio di garanzia- senza valorizzare che sinanco il primo giudice ha ritenuto il medesimo soggetto non particolarmente proclive a delinquere e senza tenere in considerazione tutti gli altri parametri di cui all'art. 133 cod., che avrebbero dovuto giustificare il beneficio.

Parole chiave

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gravi addebiti penali partecipazione al reato reati seriali allegazioni di persecuzione contraddittorie collaboratore della Securitate crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Serra Giovanni ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto, gr.
art. 62 bis cod. pen
Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA GIOVANNI nato a PARTINICO il 10/10/1984 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Serra Giovanni ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui è stato ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, per avere detenuto, gr. 73,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Formula un unico motivo di impugnazione con cui si duole del vizio di motivazione per avere la Corte territoriale negato le circostanze attenuanti generiche senza tenere in considerazione il buon comportamento processuale dell'imputato -ed in particolare la confessione resa in sede di interrogatorio di garanzia- senza valorizzare che sinanco il primo giudice ha ritenuto il medesimo soggetto non particolarmente proclive a delinquere e senza tenere in considerazione tutti gli altri parametri di cui all'art. 133 cod., che avrebbero dovuto giustificare il beneficio.

Il motivo è inammissibile. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna delQ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 lu lio 2021 Il Consigliere stensore Il P te Maur Nardin